Buon martedì! Anno nuovo, vecchie tradizioni! Proseguiamo infatti oggi con la rubrica sugli ambiti di intervento del lavoro sociale. L’ambito di cui vorrei parlare oggi è in parte legato a quello della scorsa settimana. Vorrei affrontare infatti il lavoro dell’assistente sociale nell’ambito delle dipendenze.

Anche qui, partiamo dalla normativa. La prima legge di riferimento in questo senso è il DPR 309/ 1990, integrata dalla legge 46/2006, la legge 196/1990, il dlgs 158/2012 (Decreto Balduzzi).

La competenza in merito alle dipendenze spetta alle ASL, che esplicano la funzione all’interno dei SerD, all’interno dei quali lavora un’equipe composta da medici, psicologi, assistenti sociali, sociologi, infermieri professionali, educatori. Altri luoghi in cui si affronta la problematica sono gli enti locali, i Nuclei operativi tossicodipendenze (NOT) all’interno delle prefetture, UEPE e USSM, i Centri di informazione e consulenza (CIC) all’interno delle scuole superiori e gli enti del privato sociale.

Il ruolo dell’assistente sociale nell’ambito delle dipendenze riguarda:

  • Sostegno alla persona nell’intraprendere e nell’implementare un percorso di cambiamento dello stile di vita;
  • Aiuto alla persona nell’acquisire un più ampio repertorio di competenze per riuscire ad essere capace di affrontare efficacemente le problematiche poste dal contesto sociale;
  • Interventi a bassa soglia per “limitare” il danno, come centri di accoglienza o unità di strada;
  • Conduzione di gruppi di auto muto aiuto;
  • Segretariato sociale;
  • Raccordo con gli altri enti e le altre istituzioni (Tribunali, Prefettura, Comuni, enti della Giustizia, terzo settore…);
  • Sostegno alla rete familiare;
  • Costruzione di un programma individualizzato insieme agli altri componenti dell’equipe;
  • Valorizzazione delle risorse del territorio per favorire il contrasto a questo tipo di problematica.

Il servizio pubblico per le dipendenze e le strutture private autorizzate ai sensi dell’articolo 116, compiuti i necessari accertamenti e sentito l’interessato, che può farsi assistere da un medico di fiducia autorizzato a presenziare anche agli accertamenti necessari, definiscono un programma terapeutico e socio-riabilitativo personalizzato che può prevedere, ove le condizioni psicofisiche del tossicodipendente lo consentano, in collaborazione con i centri di cui all’articolo 114 e avvalendosi delle cooperative di solidarietà sociale e delle associazioni di cui all’articolo 115, iniziative volte ad un pieno inserimento sociale attraverso l’orientamento e la formazione professionale, attività di pubblica utilità o di solidarietà sociale. Nell’ambito dei programmi terapeutici che lo prevedono, possono adottare metodologie di disassuefazione, nonché trattamenti psico-sociali e farmacologici adeguati. Il servizio pubblico per le dipendenze verifica l’efficacia del trattamento e la risposta del paziente al programma.

DPR 309/1990, art. 122